Poco più d’un anno fa il Consiglio della Regione Piemonte approvava una Legge che stabiliva: “…la Regione nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico, privilegia i programmi appartenenti alla categoria del software libero e i programmi il cui codice è ispezionabile dal titolare della licenza.” (art. 6 co. 2°).
La scelta veniva accolta con entusiasmo dai sostenitori del Software Libero e da una grande parte della società civile mentre la Presidenza del Consiglio dei Ministri impugnava questa norma chiedendo alla Corte Costituzionale di dichiararla illegittima. Il 23 marzo scorso la Corte ha stabilito che la preferenza per il software libero è legittima e rispetta il principio della libertà di concorrenza. Sottolinea la Regione: “non sarebbe dato comprendere come la scelta di un ente rispetto ad una caratteristica, e non ad un prodotto … possa essere considerata invasiva della norma sulla tutela della concorrenza“. Poco dopo la stessa Corte chiarisce: “I concetti di software libero e di software con codice ispezionabile non sono nozioni concernenti una determinata tecnologia, marca o prodotto, bensì esprimono una caratteristica giuridica“.
In sostanza, secondo la Corte preferire Software Libero non viola la libertà di concorrenza, in quanto la libertà del software è una caratteristica giuridica generale e non una caratteristica tecnologica legata a uno specifico prodotto o marchio: questa sentenza mette a nudo l’inconsistenza degli argomenti di quanti, fino ad oggi, si sono opposti all’adozione di norme che favoriscono il software libero argomentando che confliggono con il principio di “neutralità tecnologica”. Il ricorso muoveva altri rilievi, alcuni dei quali sono stati giustamente accolti dalla Corte Costituzionale che ha annullato il 3° comma dell’articolo 1 e l’articolo 3, migliorando così il testo della Legge.
FONTE: Assoli